Domande frequenti

Rifiuti

Come si classificano i rifiuti?

In base al Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/06) i rifiuti possono essere classificati prendendo in considerazione la loro origine e le caratteristiche di pericolosità.

Secondo l’origine, si dividono in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Cosa si intende per rifiuti urbani?

I rifiuti urbani sono quei rifiuti provenienti da nuclei domestici, che derivano quindi da luoghi adibiti ad abitazioni civili quali per esempio:

  • I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  • I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
  • I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  • I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime;
  • I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali ed i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti da attività cimiteriale.
Cosa si intende per rifiuti speciali?

rifiuti speciali sono i rifiuti provenienti da attività produttive di industrie ed aziende,  quali per esempio:

  • I rifiuti da attività agricole e agro industriali;
  • I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione;
  • I rifiuti da lavorazioni industriali ed artigianali;
  • I rifiuti da attività commerciali e di servizio;
  • I rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
  • I rifiuti derivanti da attività sanitarie.

La gestione dei rifiuti speciali deve essere affidata ad aziende autorizzate al trasporto e ad impianti autorizzati per il corretto trattamento a scopo di riciclo.

 

Qual è la differenza tra i rifiuti speciali pericolosi e i rifiuti speciali non pericolosi?

I rifiuti speciali pericolosi sono tutti quei rifiuti speciali che contengono al loro interno un’elevata concentrazione di sostanze inquinanti, mentre i rifiuti speciali non pericolosi sono i rifiuti che non contengono al loro interno sostanze considerate pericolose.

Un rifiuto ha caratteristiche di pericolosità se è: esplosivo, comburente, infiammabile, irritante, tossico, cancerogeno, corrosivo, infettivo, mutageno, sensibilizzante, ecotossico.

Alcuni rifiuti speciali pericolosi sono per esempio:

  • Monitor: si identificano con il codice EER 16.02.13* – Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (3) diversi da quelli di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.12;
  • Frigoriferi: si identificano con il codice  EER 16.02.11* – Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC;
  • Batterie al piombo: si identificano con il codice  EER 16.06.01* – Batterie al piombo.

Rifiuti di Moduli fotovoltaici

Istruzioni Operative GSE: cosa prevede l'aggiornamento pubblicato a Novembre 2023?

L’aggiornamento pubblicato dal GSE relativo alle “Istruzioni Operative per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici degli impianti incentivati in Conto Energia”, recepisce le novità normative introdotte dalla Legge 21 aprile 2023, n.41.

Le principali novità riguardano:

  • la possibilità di rateizzare la quota da versare al Sistema Collettivo in caso di adesione in 5 anni;
  • il termine ultimo per comunicare l’adesione a uno dei Sistemi Collettivi qualificati ai sensi della normativa vigente è stato fissato al 30 giugno 2024;
  • la possibilità per il soggetto responsabile di consultare il prospetto degli importi economici nella apposita sezione del portale “Gestione componenti di impianto e quote RAEE”.

Nel caso in cui un soggetto non aderisse al sistema collettivo, il GSE provvederà al trattenimento delle quote a garanzia in base alle modalità indicate nelle Istruzioni Operative.

Che cosa si intende per “prestare garanzia finanziaria a un Consorzio”?

I Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati nei Conti Energia, hanno la possibilità di prestare la garanzia finanziaria, per le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e riciclo, nel trust di un Sistema Collettivo riconosciuto tramite la partecipazione allo stesso, in alternativa al processo di trattenimento delle quote attuato dal GSE.

Per poter “prestare la garanzia finanziaria in un Consorzio” l'azienda deve diventare un Consorziato?

No, questa possibilità deve essere esercitata dal titolare dell’impianto e non dal Produttore dei pannelli fotovoltaici. Qualora si decidesse di attivarla si diventerebbe partecipanti al Consorzio, ma non Consorziati.

I nuovi moduli sostituiti in caso di revamping scontano la trattenuta GSE?

No, sono già coperti da contributo RAEE. Occorre attestare al GSE che per i nuovi moduli installati in sostituzione dei precedenti è già stato pagato il contributo RAEE.

In caso di vendita a terzi dei pannelli PV come AEE usate e quindi non gestiti come rifiuti il GSE restituisce/non applica le trattenute?

No, ad oggi la restituzione avviene solo a seguito di dimostrazione dell’avvenuta gestione del fine vita dei pannelli PV come rifiuto. Si può evitare la trattenuta attivando l’Opzione Consorzio e valutando con il Consorzio stesso le eventuali clausole di restituzione in caso di vendita a terzi (in particolar modo nel caso di esportazione) e i requisiti per la loro attivazione.

A fine incentivo se l’impianto non viene smaltito il GSE restituisce la quota trattenuta?

No, gli importi trattenuti a garanzia verranno restituiti al Soggetto Responsabile esclusivamente al termine della vita utile dell’intero impianto, non dell’incentivo, una volta espletati tutti gli adempimenti in materia di smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Cosa succede in caso di revamping parziale?

Se sostituisco meno della metà dei moduli, non è prevista la restituzione delle quote.

Nel caso abbia provveduto alla sostituzione parziale, in un unico intervento, di oltre la metà dei pannelli originariamente installati, il GSE trattiene le quote a garanzia esclusivamente con riferimento alla metà dei moduli installati presso l’impianto purché:

  • per i nuovi pannelli installati sia stato pagato il contributo RAEE;
  • venga dimostrato il corretto smaltimento dei moduli sostituiti.

Laddove l’intervento di revamping venga effettuato successivamente all’inizio del processo di trattenimento delle quote a garanzia nella modalità sopraindicata e nel rispetto dei suddetti requisiti, il GSE procederà a rimodulare il calcolo delle medesime quote per il corretto smaltimento dei moduli fotovoltaici esclusivamente con riferimento alla metà del numero dei pannelli presenti sull’impianto alla data di entrata in esercizio dello stesso, restituendo l’eventuale eccedenza già trattenuta.

Gli inverter sono soggetti a contributo RAEE?

Si, da parte del Produttore. La sostituzione deve essere comunicata al GSE.

EER - Codici CER

Cosa significa l'acronimo EER?

L’acronimo EER significa Elenco Europeo dei Rifiuti di cui all’allegato della decisione 2000/532/CE, e successive modifiche ed integrazioni. Ha sostituito l’acronimo CER, Codice dell’Elenco Europeo dei rifiuti, sigla comunemente utilizzata sulla base della nomenclatura contenuta nella normativa antecedentemente alle modifiche introdotte dalla decisione 2014/955/UE.

 

Come si attribuisce?

I diversi tipi di rifiuti inclusi nell’elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto, e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue:

  • Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99;
  • Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto;
  • Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16;
  • Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata nella prima fase.
Quali sono le macro classi dell'Elenco Europeo dei Rifiuti?

I Rifiuti sono suddivisi nelle seguenti 20 macro classi – Tabella

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali;
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti;
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone;
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell’industria tessile;
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone;
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici;
07 Rifiuti dei processi chimici organici;
08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa;
09 Rifiuti dell’industria fotografica;
10 Rifiuti provenienti da processi termici;
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa;
12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica;
13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12);
14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08);
15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);
16 Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco;
17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati);
18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico);
19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale;
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.

Perché è importante classificare i rifiuti con il codice corretto?

La corretta attribuzione del codice è fondamentale per i rifiuti speciali in quanto consente di identificare la pericolosità del rifiuto ed è il presupposto per il corretto adempimento degli obblighi del Produttore e dei gestori del rifiuto, tra i quali assicurare un adeguato smaltimento e riciclo.

Soggetti coinvolti

Chi è il Produttore di rifiuti?

Il “Produttore di rifiuti” è il soggetto la cui attività produce rifiuti ed il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

Per scoprire quali sono i principali obblighi del Produttore di rifiuti, clicca qui

Chi è l’intermediario di rifiuti?

L’intermediario di rifiuti è qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

Tutti i soggetti, imprese ed enti, che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali vengono individuate nel Decreto Legislativo 152/2006 all’art. 212 comma 5:

  • Imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • Imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
  • Imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
  • Imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
Chi è l’intermediario con detenzione?

L’intermediario «con detenzione» del rifiuto è un soggetto che svolge già anche altre attività di gestione, quali per esempio la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti soggette ad autorizzazione e quindi non necessita di un’autorizzazione specifica per l’attività di intermediazione.

Chi è l’intermediario senza detenzione?

L’intermediario «senza detenzione» di rifiuti è un soggetto che svolge solo un’attività di intermediazione senza acquisire la materiale disponibilità dei rifiuti. L’attività di intermediazione «senza detenzione» è soggetta all’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, con l’eccezione dei sistemi EPR (es. RAEE e PILE).

Qual è la categoria dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali in cui si deve iscrivere l’intermediario senza detenzione?

La categoria dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali in cui si deve iscrivere l’intermediario senza detenzione è la Categoria 8, denominata: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

La categoria è suddivisa, a sua volta, in 6 Classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti:

A. Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate;
B. Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;
C. Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;
D. Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;
E. Quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;
F. Quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate.

Normativa e Documenti

Qual è la normativa di riferimento in tema Rifiuti e quali sono i principi alla base?

La normativa nazionale in tema di rifiuti è in primis il Testo Unico Ambientale – Decreto Legislativo 152/06.

I due principi fondamentali su cui si basa la normativa sono:

  • Il Principio di Precauzione nell’approccio, nei comportamenti, nelle politiche, nelle modalità gestionali dei rifiuti, siano essi prodotti, raccolti, trasportati o trattati;
  • Il Principio del “Chi inquina paga” secondo il quale il produttore del rifiuto  è identificato come il primo soggetto responsabile della corretta gestione dello stesso.
Nuovo Pacchetto Economia Circolare

Nuovo Pacchetto Economia Circolare: il pacchetto contiene i Decreti che recepiscono le tre Direttive Europee 2018/849, Dir. 2018/850, Dir. 2018/851.

Decreto Legislativo 118/2020: Decreto Legislativo che modifica il D.Lgs. 188/2008 relativamente ai Rifiuti di Pile ed Accumulatori (RPA) e il D.Lgs. 49/2014 per quanto riguarda i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

Decreto Legislativo 116/2020: Decreto Legislativo che modifica il Codice Ambientale per Rifiuti ed imballaggi.

Decreto Legislativo 119/2020: Decreto Legislativo relativo ai veicoli fuori uso.

Cos’è il Registro di carico e scarico?

Il Registro di Carico Scarico rifiuti è lo strumento fondamentale, previsto dal TTesto Unico Ambientale – (Decreto Legislativo 152/06), per l’annotazione e la conservazione delle informazioni quali/quantitative, definite dalla normativa, relative ai rifiuti prodotti, trasportati, trattati, intermediati.

Il Registro di Carico Scarico rifiuti è tenuto dai vari soggetti che intervengono nella filiera di gestione di un rifiuto (produttori, trasportatori, gestori di impianti, intermediari, Consorzi).

La platea dei soggetti obbligati, le tempistiche di annotazione, le modalità di apertura, tenuta e compilazione, sono dettagliate all’art. 190 del D.Lgs. 152/06, nel D.M. 148/98 e nella Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98.

Il Registro di Carico Scarico va utilizzato per la tracciabilità dei rifiuti prodotti dall’impresa e dai gestori di rifiuti (raccoglitori, trasportatori, intermediari ed impianti).

Dove deve essere conservato il Registro di carico e scarico?

Il Registro va tenuto presso il luogo di produzione o presso la sede di trasportatori e intermediari o presso gli impianti di recupero/smaltimento. In taluni casi è prevista una compilazione ed una tenuta sostitutiva da parte delle associazioni di categoria o loro società di servizi.

 

Dove deve essere vidimato il Registro di carico e scarico?

Il Registro deve essere vidimato presso le CCIAA (Camere di Commercio)  di competenza (a differenza di quanto previsto per i FIR la vidimazione digitale non è possibile). Possibili novità sulle modalità di tenuta del Registro di Carico Scarico potranno essere implementate con l’entrata in vigore del REN (Registro Elettronico nazionale). Sono previste sanzioni amministrative (e interdittive per i casi più gravi) per gli errori o le omissioni nella tenuta del Registro di Carico Scarico rifiuti (art. 258 del D.Lgs. 152/06).

Chi sono i soggetti obbligati alla tenuta del Registro di carico e scarico?

Rientrano tra i soggetti obbligati, ad esempio, i produttori di rifiuti speciali pericolosi (o non pericolosi, ma in questo caso derivanti solo da talune attività e con più di 10 dipendenti), chi raccoglie, trasporta, intermedia (senza detenzione) i rifiuti e i soggetti gestori degli impianti di recupero/smaltimento. Sono previsti 2 modelli di registro di Carico Scarico (A e B, quest’ultimo riservato agli intermediari senza detenzione). Sono previsti esenzioni (es. imprese agricole con volume d’affari limitato) e modalità semplificate di tenuta per categorie particolari di soggetti.

Clicca qui per maggiori dettagli.

Cos’è lo Schedario di Carico Scarico?

Lo Schedario di Carico Scarico è lo strumento previsto dal D.M. 65/2010 per la tracciabilità dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) ritirati dai Distributori (e trasportati da loro o dai terzi che agiscono per loro conto) nell’adempimento degli obblighi di ritiro cd. “1 contro 1”.

Lo schedario di Carico Scarico può essere tenuto su carta libera e non necessita di essere vidimato. Il modello di Schedario di Carico Scarico è definito dal D.M. 65/2010, così come le modalità di tenuta e compilazione. Sono previste sanzioni amministrative per gli errori o le omissioni nella tenuta dello Schedario di Carico Scarico che richiamano quelle del Registro di Carico Scarico rifiuti (art. 258 del D.Lgs. 152/06).

Chi è il soggetto obbligato alla tenuta dello Schedario di Carico Scarico?

Lo Schedario di Carico Scarico va utilizzato esclusivamente dai Distributori di AEE per i flussi particolari definiti nella normativa RAEE ed assolve alla specifica funzione di tracciabilità dei RAEE gestiti nell’ambito degli obblighi “1 contro 1”.

Lo Schedario di Carico Scarico e il Registro di Carico Scarico sono quindi sostituibili?

Lo Schedario di Carico Scarico non può mai essere sostituivo del Registro di Carico Scarico rifiuti e viceversa.

La tenuta dello Schedario di Carico Scarico non osta la contemporanea tenuta (se necessario) del Registro di Carico Scarico rifiuti.

Cos’è il FIR?

Il FIR o Formulario di identificazione dei rifiuti è il documento di accompagnamento per il trasporto di rifiuti all’interno del quale vengono indicate una serie di informazioni quali il nome e l’indirizzo del produttore e del detentore del rifiuto, l’origine, la tipologia e la quantità del rifiuto, l’impianto di destinazione, la data ed il percorso dell’istradamento, il nome e l’indirizzo del destinatario.

Clicca qui per maggiori informazioni.

Cos’è il MUD?

Le aziende sono tenute a presentare presso la Camera di Commercio il MUD o Modello unico di dichiarazione ambientale che è un documento che identifica un insieme di dichiarazioni presentate annualmente da soggetti quali discariche, trasportatori e produttori di rifiuti relativamente alle quantità ed alle caratteristiche qualitative dei rifiuti da essi prodotti.

Clicca qui per scoprire quali sono i soggetti obbligati alla presentazione del MUD e le differenti tipologie di comunicazioni previste dal modello.

Altre domande?

Contattaci